Legge Regionale 6 marzo 2026 , n. 8

Testo unico in materia di simboli identitari della Regione e onorificenze del Consiglio regionale

(BURL n. 11, suppl. del 10 Marzo 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-03-06;8

Art. 6
(Fascia di rappresentanza istituzionale)
1. La fascia di rappresentanza istituzionale, da portarsi a tracolla dalla spalla destra al fianco sinistro, riporta una croce curvilinea argentea in campo verde inclinata in senso orario che deve trovarsi, una volta indossata la fascia, all'estremità inferiore a sinistra.
2. La fascia è segno distintivo della Regione ed è assegnata al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale che la utilizzano in occasione di manifestazioni ufficiali per rendersi immediatamente riconoscibili.
3. In caso di presenza contestuale del Presidente del Consiglio regionale o di un suo delegato e del Presidente della Regione o di un suo delegato, l'uso della fascia spetta a quest'ultimo, salvo diversa intesa tra le parti.
4. Il Presidente della Regione, in caso di propria assenza e di contestuale assenza del Presidente del Consiglio regionale, può delegare l'uso della fascia al Vice Presidente della Regione o a un assessore regionale.
5. Il Presidente del Consiglio regionale, in caso di assenza, può delegare l'uso della fascia a un Vice Presidente del Consiglio regionale, a un consigliere Segretario o ad altro consigliere regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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