Legge Regionale 6 marzo 2026 , n. 8

Testo unico in materia di simboli identitari della Regione e onorificenze del Consiglio regionale

(BURL n. 11, suppl. del 10 Marzo 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-03-06;8

Art. 10
(Candidature per il conferimento dell'onorificenza)
1. Le proposte di candidatura, contenenti le motivazioni e gli altri elementi utili alla valutazione, corredate della sottoscrizione di almeno cinque consiglieri regionali della Lombardia, sono presentate all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale entro il 30 aprile di ciascun anno. Ogni consigliere regionale può sottoscrivere una sola candidatura.
2. Le proposte di candidatura sono valutate e selezionate dall'Ufficio di presidenza, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari di cui all'articolo 22 del Regolamento generale del Consiglio regionale, in base ai criteri indicati dalla deliberazione di cui all'articolo 12.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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