Legge Regionale 6 marzo 2026 , n. 8

Testo unico in materia di simboli identitari della Regione e onorificenze del Consiglio regionale

(BURL n. 11, suppl. del 10 Marzo 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-03-06;8

Art. 11
(Conferimento e revoca dell'onorificenza)
1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, entro il 31 maggio di ogni anno, delibera l'assegnazione di non più di tre onorificenze.
2. L'onorificenza è conferita con cadenza annuale dal Presidente del Consiglio regionale nel corso della seduta consiliare più vicina alla data del 6 luglio, anniversario del primo insediamento del Consiglio stesso.
3. L'Ufficio di presidenza può revocare l'onorificenza conferita qualora il soggetto insignito se ne renda indegno.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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