Legge Regionale
6 marzo 2026
, n. 8
Testo unico in materia di simboli identitari della Regione e onorificenze del Consiglio regionale
(BURL n. 11, suppl. del 10 Marzo 2026 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-03-06;8
Art. 13
(Disposizioni finanziarie)
1. Alle spese per le bandiere e le fasce di rappresentanza istituzionale di cui agli articoli 4 e 6, di competenza della Giunta regionale, stimate in euro 500,00 per ciascun anno del triennio 2026-2028, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 1 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti', dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.
2. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge diverse da quelle previste dal comma 1 si provvede con le risorse stanziate alla missione 1 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 1 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028, nell'ambito del contributo di funzionamento del Consiglio regionale, nella seguente misura:
a) euro 6.500,00 per ciascun anno del triennio 2026-2028 per le bandiere e le fasce di rappresentanza istituzionale di cui agli articoli 4 e 6, di competenza del Consiglio regionale, nonché per i segni distintivi dei consiglieri regionali di cui all'articolo 7;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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