Legge Regionale 6 marzo 2026 , n. 8

Testo unico in materia di simboli identitari della Regione e onorificenze del Consiglio regionale

(BURL n. 11, suppl. del 10 Marzo 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-03-06;8

Art. 13
(Disposizioni finanziarie)
1. Alle spese per le bandiere e le fasce di rappresentanza istituzionale di cui agli articoli 4 e 6, di competenza della Giunta regionale, stimate in euro 500,00 per ciascun anno del triennio 2026-2028, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 1 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti', dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.
2. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge diverse da quelle previste dal comma 1 si provvede con le risorse stanziate alla missione 1 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 1 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028, nell'ambito del contributo di funzionamento del Consiglio regionale, nella seguente misura:
a) euro 6.500,00 per ciascun anno del triennio 2026-2028 per le bandiere e le fasce di rappresentanza istituzionale di cui agli articoli 4 e 6, di competenza del Consiglio regionale, nonché per i segni distintivi dei consiglieri regionali di cui all'articolo 7;
b) euro 50.000,00 per ciascun anno del triennio 2026-2028 per l'attuazione degli interventi in ambito scolastico di cui all'articolo 8, comma 2;
c) euro 2.100,00 per ciascun anno del triennio 2026-2028 per il conferimento delle onorificenze di cui all'articolo 11.
3. Per gli esercizi successivi al 2028 all'autorizzazione delle spese di cui alla presente legge si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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