Legge Regionale 3 giugno 2026 , n. 12

Patentino digitale. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2017, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno delle baby gang, del bullismo e del cyberbullismo)

(BURL n. 23 del 05 Giugno 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-03;12

Art. 2
(Modifiche alla l.r. 1/2017)
1. Alla legge regionale 7 febbraio 2017, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno delle baby gang, del bullismo e del cyberbullismo)(1), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il titolo della legge è sostituito dal seguente: “Disciplina degli interventi regionali in materia di diffusione dell’educazione digitale e di prevenzione e contrasto al fenomeno delle baby gang, del bullismo e del cyberbullismo”;
b) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
“Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali, è volta a prevenire e contrastare il disagio giovanile, il fenomeno delle baby gang dedite all’illegalità o alla criminalità, il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, in tutte le sue manifestazioni, e a promuovere la diffusione dell’educazione digitale, al fine di tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori, proteggendo e sostenendo in particolare i soggetti più fragili.”;
c) all’articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla fine del comma 1 , sono aggiunte le parole: “e in particolare la realizzazione di percorsi formativi di cittadinanza digitale in ambito scolastico, volti al conseguimento del patentino digitale”;
2) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
2.1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
“b bis) realizzazione di percorsi formativi di cittadinanza digitale in ambito scolastico, volti al conseguimento del patentino digitale, i cui contenuti siano veicolabili in maniera omogenea su tutto il territorio regionale;”;
2.2) alla fine della lettera c) sono aggiunte le parole: “, nonché di percorsi formativi per i docenti che sovraintenderanno allo svolgimento dei corsi sul patentino digitale e che saranno coinvolti nell’organizzazione di momenti informativi per le famiglie”;
2.3) dopo la lettera c) è inserita la seguente:
“c bis) realizzazione di una piattaforma informatica regionale per lo sviluppo in maniera omogenea e diffusa di percorsi formativi di cittadinanza digitale per gli studenti, di aggiornamento del personale docente, nonché di percorsi informativi rivolti alle famiglie; predisposizione dei contenuti didattici ed eventuali aggiornamenti dei relativi moduli;”;
d) dopo l’articolo 3 sono inseriti i seguenti:
“Art. 3 bis
(Patentino digitale. Strumenti per favorire la realizzazione e fruizione dei percorsi formativi)
1. La Regione promuove la realizzazione di una piattaforma informatica regionale di formazione a distanza e altri supporti, anche cartacei, per favorire l’attuazione omogenea e diffusa di percorsi formativi di cittadinanza digitale volti al conseguimento del patentino digitale.
2. Gli strumenti di cui al comma 1:
a) potranno essere realizzati nel rispetto dei criteri definiti dai Protocolli nazionali e regionali vigenti, anche al fine di consentire, nel rispetto della normativa statale e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, il computo del percorso svolto nel monte orario dell’educazione civica;
b) permettono di affrontare, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, la trattazione di alcune tematiche obbligatorie quali la dipendenza digitale, la tutela della reputazione personale online, il cyberbullismo, il funzionamento delle piattaforme algoritmiche, la verifica dell’attendibilità delle fonti e il riconoscimento di notizie false.
3. I percorsi e gli strumenti formativi, promossi e sostenuti dalla presente legge, possono essere integrati da moduli aggiuntivi su tematiche emergenti, come l’intelligenza artificiale, i “deepfake” e la cyberviolenza.
4. La Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto all’articolo 2 bis e nel rispetto del presente articolo, promuove l’istituzione di un Tavolo composto da esperti e la stipulazione di un protocollo di intesa con il CORECOM e con l’Ufficio scolastico regionale, al fine di definire i requisiti minimi della piattaforma informatica di cui al comma 1 e le modalità di realizzazione, di organizzazione e di fruizione dei percorsi formativi e di rilascio del patentino digitale al termine del percorso, a conferma del raggiungimento di una adeguata consapevolezza digitale, tenuto conto anche delle esperienze già avviate sul territorio lombardo dagli istituti scolastici e da altri soggetti pubblici e privati e del Terzo settore.

Art. 3 ter
(Patentino day)
1. Nella giornata di approfondimento e riflessione sull’uso consapevole del web e dei social media in cui è prevista la cerimonia di consegna del patentino digitale agli studenti che hanno concluso il percorso formativo, denominata “Patentino day”, la Giunta regionale e il Consiglio regionale promuovono e favoriscono la realizzazione di iniziative di informazione e di sensibilizzazione sui temi dell’educazione digitale, in collaborazione con CORECOM, l’Ufficio scolastico regionale e altri enti e soggetti del Terzo settore coinvolti.”;
e) al comma 1 dell’articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla fine del primo periodo, dopo le parole “nelle sue diverse manifestazioni” sono aggiunte le seguenti: “e nella diffusione dell’educazione digitale”;
2) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
“a bis) i percorsi formativi volti al conseguimento del patentino digitale avviati e conclusi a seguito della realizzazione della piattaforma informatica regionale, rilevandone la diffusione in ogni territorio per studenti partecipanti, personale docente coinvolto e nuclei familiari partecipanti ai momenti informativi;”;
f) dopo il comma 4 ter dell’articolo 7 sono aggiunti i seguenti:
“4 quater. Alle spese derivanti dall’attuazione degli interventi di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b bis) e c), e dell’articolo 3 ter), stimate complessivamente in euro 60.000 per l’esercizio 2027, si fa fronte per l’esercizio finanziario 2027, con l’incremento di euro 60.000,00 della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, programma 1 “Interventi per l’infanzia e i minori e per gli asili nido” - Titolo I “Spese correnti” e corrispondente riduzione per medesimo importo ed esercizio finanziario della disponibilità della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 3 “Atri Fondi” - Titolo I “Spese correnti” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026 - 2028.
4 quinquies. Alle spese derivanti dall’attuazione degli interventi di cui all’articolo 2, comma c bis), stimate in euro 200.000,00 si fa fronte per l’esercizio finanziario 2027 con l’incremento di euro 200.000,00 della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, programma 1 “Interventi per l’infanzia e i minori e per gli asili nido” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” e corrispondente riduzione per il medesimo importo ed esercizio finanziario della disponibilità della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 3 “Atri Fondi” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026 - 2028.
4 sexies. Per gli esercizi successivi al 2027 all’autorizzazione delle spese di cui al comma 4 quater si provvede con legge annuale di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.”.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 7 febbraio 2017, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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