REGOLAMENTO REGIONALE
12 aprile 2003
, N. 5
Attuazione dell’articolo 131 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(1)
(BURL n. 16, 1º suppl. ord. del 18 Aprile 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-04-12;5
Art. 2.
Requisiti delle manifestazioni internazionali.
1. Con decreto del dirigente competente per materia viene riconosciuta o confermata la qualifica internazionale alla manifestazione fieristica di qualifica nazionale quando, nell’ultima edizione, si sia registrata almeno una delle seguenti condizioni:(6)
a) in caso di auto rilevazione del dato relativo agli espositori e visitatori, o di certificazione dello stesso dato effettuata da un organismo non riconosciuto da Accredia o da organismo europeo equivalente:
b) in caso di certificazione del dato relativo agli espositori e visitatori mediante organismi di certificazione riconosciuti da Accredia per l’applicazione della norma ISO 25369-2008:
2. La qualifica internazionale viene riconosciuta solo se le date di svolgimento della manifestazione, per cui si chiede l’attribuzione o la conferma della qualifica, non siano concomitanti con altra manifestazione internazionale, nazionale e regionale con merceologie uguali o affini, che si svolga in Lombardia.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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