REGOLAMENTO REGIONALE 12 aprile 2003 , N. 5

Attuazione dell’articolo 131 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(1)

(BURL n. 16, 1º suppl. ord. del 18 Aprile 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-04-12;5

Art. 4.
Deroga ai requisiti delle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali.
1. In presenza di manifestazioni di nuova istituzione, realizzate dai soggetti organizzatori e dagli enti fieristici, nei quartieri fieristici di cui agli artt. 9, 10 e 11 o in altri luoghi aventi i requisiti previsti dai medesimi, la qualifica nazionale o internazionale può essere riconosciuta sin dalla prima edizione quando dall’istruttoria regionale si accerti, in base ad idonea documentazione presentata dal soggetto organizzatore, che l’iniziativa preveda i requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), numero 1 o all’art. 3, comma 1, lett. a) o in alternativa, lett c), ovvero che si tratti di iniziativa di derivazione da altra manifestazione già qualificata.(7)
NOTE:
1. Il titolo è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a) del r.r. 24 settembre 2026, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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