REGOLAMENTO REGIONALE 12 aprile 2003 , N. 5

Attuazione dell’articolo 131 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(1)

(BURL n. 16, 1º suppl. ord. del 18 Aprile 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-04-12;5

Art. 5.
Requisiti delle manifestazioni regionali.
1. Con decreto del dirigente competente per materia viene riconosciuta o confermata la qualifica regionale alla manifestazione fieristica quando, nella precedente edizione, si sia registrata la provenienza degli espositori da almeno cinque province della Regione.(8)
2. L’attribuzione o la conferma della qualifica regionale viene riconosciuta solo se le date di svolgimento della manifestazione, per cui si chiede l’attribuzione o la conferma, non coincida totalmente o parzialmente con altra manifestazione con qualifica internazionale, nazionale e regionale, con merceologie uguali o affini, che si svolgano in Lombardia.
NOTE:
1. Il titolo è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a) del r.r. 24 settembre 2026, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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