REGOLAMENTO REGIONALE
12 aprile 2003
, N. 5
Attuazione dell’articolo 131 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(1)
(BURL n. 16, 1º suppl. ord. del 18 Aprile 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-04-12;5
Art. 5.
Requisiti delle manifestazioni regionali.
1. Con decreto del dirigente competente per materia viene riconosciuta o confermata la qualifica regionale alla manifestazione fieristica quando, nella precedente edizione, si sia registrata la provenienza degli espositori da almeno cinque province della Regione.(8)
2. L’attribuzione o la conferma della qualifica regionale viene riconosciuta solo se le date di svolgimento della manifestazione, per cui si chiede l’attribuzione o la conferma, non coincida totalmente o parzialmente con altra manifestazione con qualifica internazionale, nazionale e regionale, con merceologie uguali o affini, che si svolgano in Lombardia.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

Legge Regionale