REGOLAMENTO REGIONALE 12 aprile 2003 , N. 5

Attuazione dell’articolo 131 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(1)

(BURL n. 16, 1º suppl. ord. del 18 Aprile 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-04-12;5

Art. 7.
Requisiti delle manifestazioni locali.
1. Il comune territorialmente competente riconosce o conferma la qualifica locale alla manifestazione fieristica in possesso dei seguenti requisiti:
a) influenza economica, sociale e di mercato estesa all’ambito territoriale provinciale competente e/o ad altre province della Lombardia;
b) provenienza degli espositori e dei visitatori dall’ambito territoriale della provincia in cui si svolge la manifestazione medesima e da altre province della Lombardia.
NOTE:
1. Il titolo è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a) del r.r. 24 settembre 2026, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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