REGOLAMENTO REGIONALE
12 aprile 2003
, N. 5
Attuazione dell’articolo 131 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(1)
(BURL n. 16, 1º suppl. ord. del 18 Aprile 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-04-12;5
Art. 8.
Procedure per l’attribuzione delle qualifiche alle manifestazioni fieristiche.
1. La domanda per l’attribuzione o la conferma della qualifica internazionale, nazionale, regionale o locale alle manifestazioni fieristiche deve essere presentata, dal legale rappresentante del soggetto organizzatore, all’autorità competente di cui all’art. 126, comma 3, della l.r. 6/2010 entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno precedente alla data di svolgimento della manifestazione per le qualifiche internazionali e nazionali, ed entro il 30 aprile per le qualifiche regionali e locali.(10)
1 bis. Per le domande di attribuzione o conferma della qualifica internazionale, nazionale e regionale si adotterà la procedura telematica, utilizzando esclusivamente la modulistica approvata con decreto della Direzione generale competente.(11)
2. La qualifica, o la conferma della qualifica, di internazionale, nazionale e regionale è attribuita con decreto del dirigente regionale competente.
3. La domanda per l’attribuzione o la conferma della qualifica vale anche come comunicazione dello svolgimento della manifestazione fieristica, di cui e secondo le modalità stabilite dall’art. 14 oppure dall’art. 15.
4. La domanda per l’attribuzione o la conferma della qualifica deve essere corredata da:
b) citazione degli estremi di registrazione dell’atto costitutivo e dell’eventuale statuto dell’ente promotore, nel caso in cui tale documentazione sia già in possesso dell’amministrazione regionale; per le manifestazioni di nuova istituzione tale documentazione deve essere prodotta integralmente;
5. Qualora il dirigente, in sede di istruttoria della documentazione allegata all’istanza, riscontri che la manifestazione non possiede i requisiti previsti agli artt. 2, 3, 5 e 7 per l’attribuzione o la conferma della qualifica richiesta, determina, con provvedimento motivato, e con le procedure previste dalla legge 241/1990, la qualificazione spettante ovvero trasmette gli atti al comune competente.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

Legge Regionale