REGOLAMENTO REGIONALE
12 aprile 2003
, N. 5
Attuazione dell’articolo 131 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(1)
(BURL n. 16, 1º suppl. ord. del 18 Aprile 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-04-12;5
Art. 9.
Requisiti minimi dei quartieri fieristici internazionali.
1. Ai fini dell’attribuzione della qualifica di quartiere fieristico internazionale da parte del comune competente il quartiere deve avere i seguenti requisiti minimi:
c) sicurezza degli impianti, mediante: dotazione di impianti e di servizio antincendio, criteri per il materiale di allestimento, unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza, servizio di vigilanza, impianti termici, aerazione, illuminazione;
m) centro affari, mediante: servizio informazioni in generale, centro accoglimento operatori e delegazioni, servizio informazioni import-export, assistenza operatori esteri, interpretariato, contatti commerciali, domande e offerte;
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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