REGOLAMENTO REGIONALE 12 aprile 2003 , N. 5

Attuazione dell’articolo 131 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(1)

(BURL n. 16, 1º suppl. ord. del 18 Aprile 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-04-12;5

Art. 12.
Definizione di spazi espositivi non permanenti.
1. Per spazi espositivi non permanenti si intendono strutture che non abbiano come finalità esclusiva la realizzazione di manifestazioni fieristiche, oppure spazi appositamente attrezzati con specifiche strutture, quali tensostrutture o altre strutture similari.
2. Nel caso di svolgimento delle manifestazioni fieristiche in spazi espositivi non permanenti è necessario che, in relazione alla qualifica della manifestazione, gli spazi abbiano i requisiti previsti dagli artt. 9, 10 e 11 e che rispettino le normative igienico sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro previste dalle leggi vigenti. I servizi richiesti per lo svolgimento di manifestazioni internazionali e nazionali previsti dai citati artt. 9, 10 e 11, possono essere resi disponibili anche nelle immediate vicinanze degli spazi espositivi.(13)
NOTE:
1. Il titolo è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a) del r.r. 24 settembre 2026, n. 4. Torna al richiamo nota
13. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. k) del r.r. 24 settembre 2026, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi