REGOLAMENTO REGIONALE 12 aprile 2003 , N. 5

Attuazione dell’articolo 131 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(1)

(BURL n. 16, 1º suppl. ord. del 18 Aprile 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-04-12;5

Art. 13.
Modalità di verifica e controllo dei requisiti dei quartieri fieristici.
1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, i comuni devono trasmettere alla direzione generale regionale competente apposita relazione attestante la conformità degli standard riscontrati nei quartieri fieristici di loro competenza territoriale con quelli previsti nel presente regolamento, in relazione alle qualifiche internazionali, nazionali e regionali.
2. Nel caso in cui il quartiere fieristico non risulti conforme ai criteri regionali, nel medesimo possono continuare a svolgersi le manifestazioni internazionali, nazionali e regionali, se entro sessanta giorni dalla rilevazione effettuata dal comune il soggetto che ha la disponibilità a qualunque titolo del quartiere fieristico presenta un progetto di adeguamento ai criteri regionali, specificando la durata dei lavori e la data della loro conclusione.
3. La conformità ai criteri regionali del quartiere fieristico deve essere raggiunta entro nove mesi dalla data di presentazione del progetto di adeguamento. Oltre tale periodo nel quartiere fieristico non potranno svolgersi manifestazioni con qualifiche per le quali il quartiere non risulta conforme ai criteri regionali.
NOTE:
1. Il titolo è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a) del r.r. 24 settembre 2026, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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