REGOLAMENTO REGIONALE 12 aprile 2003 , N. 5

Attuazione dell’articolo 131 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(1)

(BURL n. 16, 1º suppl. ord. del 18 Aprile 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-04-12;5

Art. 14.
Comunicazione dello svolgimento delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali. Manifestazioni alla prima edizione.
1. La comunicazione dello svolgimento della manifestazione fieristica con precedente qualifica internazionale, nazionale e regionale, o alla prima edizione, è presentata dal legale rappresentante del soggetto organizzatore alla direzione generale regionale competente e deve indicare:
a) la denominazione, la precedente qualifica, le date di inizio e conclusione della manifestazione;
b) il comune, il luogo di svolgimento, la tipologia della manifestazione, del settore o dei settori merceologici interessati e, nel caso di "fiera specializzata", l’indicazione dei giorni dell’eventuale apertura al pubblico;
c) la superficie netta e la superficie totale dello spazio espositivo in cui si svolge la manifestazione;
d) la dichiarazione attestante la disponibilità degli spazi espositivi da parte dell’organizzatore della manifestazione;
e) il numero totale di espositori e visitatori registrati nella precedente edizione con indicazione del metodo di rilevazione dati;
f) la dotazione di apposite apparecchiature di controllo automatico delle presenze dei visitatori in ingresso o attivazione di sistemi equivalenti di controllo degli accessi.
2. Alla comunicazione deve inoltre essere allegato, anche successivamente, il regolamento ufficiale della manifestazione, indicante i criteri di ammissibilità degli espositori, l’ammontare dei canoni e delle quote per la fornitura degli spazi e dei servizi essenziali ed il programma della manifestazione con particolare riferimento agli scopi dell’iniziativa, ai convegni, ai seminari e ad altri eventi collaterali.
3. La domanda deve contenere la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 124, comma 6, della l.r. 6/2010. (14)
NOTE:
1. Il titolo è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a) del r.r. 24 settembre 2026, n. 4. Torna al richiamo nota
14. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. l) del r.r. 24 settembre 2026, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi