REGOLAMENTO REGIONALE
12 aprile 2003
, N. 5
Attuazione dell’articolo 131 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(1)
(BURL n. 16, 1º suppl. ord. del 18 Aprile 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-04-12;5
Art. 14.
Comunicazione dello svolgimento delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali. Manifestazioni alla prima edizione.
1. La comunicazione dello svolgimento della manifestazione fieristica con precedente qualifica internazionale, nazionale e regionale, o alla prima edizione, è presentata dal legale rappresentante del soggetto organizzatore alla direzione generale regionale competente e deve indicare:
b) il comune, il luogo di svolgimento, la tipologia della manifestazione, del settore o dei settori merceologici interessati e, nel caso di "fiera specializzata", l’indicazione dei giorni dell’eventuale apertura al pubblico;
c) la superficie netta e la superficie totale dello spazio espositivo in cui si svolge la manifestazione;
d) la dichiarazione attestante la disponibilità degli spazi espositivi da parte dell’organizzatore della manifestazione;
2. Alla comunicazione deve inoltre essere allegato, anche successivamente, il regolamento ufficiale della manifestazione, indicante i criteri di ammissibilità degli espositori, l’ammontare dei canoni e delle quote per la fornitura degli spazi e dei servizi essenziali ed il programma della manifestazione con particolare riferimento agli scopi dell’iniziativa, ai convegni, ai seminari e ad altri eventi collaterali.
3. La domanda deve contenere la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 124, comma 6, della l.r. 6/2010. (14)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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