REGOLAMENTO REGIONALE
12 aprile 2003
, N. 5
Attuazione dell’articolo 131 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(1)
(BURL n. 16, 1º suppl. ord. del 18 Aprile 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-04-12;5
Art. 15.
Comunicazione dello svolgimento delle manifestazioni fieristiche locali.
1. La comunicazione dello svolgimento della manifestazione avente una precedente qualifica locale deve essere trasmessa al comune competente e deve indicare:
a) la denominazione, gli orari di svolgimento e le date di inizio e conclusione della manifestazione;
b) il luogo di svolgimento, la tipologia della manifestazione, del settore o dei settori merceologici interessati e, nel caso di "fiera specializzata", l’indicazione dei giorni dell’eventuale apertura al pubblico;
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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