REGOLAMENTO REGIONALE 12 aprile 2003 , N. 5

Attuazione dell’articolo 131 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(1)

(BURL n. 16, 1º suppl. ord. del 18 Aprile 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-04-12;5

Art. 15.
Comunicazione dello svolgimento delle manifestazioni fieristiche locali.
1. La comunicazione dello svolgimento della manifestazione avente una precedente qualifica locale deve essere trasmessa al comune competente e deve indicare:
a) la denominazione, gli orari di svolgimento e le date di inizio e conclusione della manifestazione;
b) il luogo di svolgimento, la tipologia della manifestazione, del settore o dei settori merceologici interessati e, nel caso di "fiera specializzata", l’indicazione dei giorni dell’eventuale apertura al pubblico;
c) la superficie netta e la superficie totale interessata dalla manifestazione fieristica;
d) la dichiarazione attestante la disponibilità degli spazi espositivi da parte dell’organizzatore;
e) il regolamento della manifestazione, indicante i requisiti di ammissibilità degli espositori e l’ammontare dei canoni e delle quote per la fornitura degli spazi e dei servizi essenziali;
f) il programma della manifestazione con particolare riferimento agli scopi dell’iniziativa, ai convegni, ai seminari e ad altri eventi collaterali.
NOTE:
1. Il titolo è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a) del r.r. 24 settembre 2026, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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