REGOLAMENTO REGIONALE 12 aprile 2003 , N. 5

Attuazione dell’articolo 131 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(1)

(BURL n. 16, 1º suppl. ord. del 18 Aprile 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-04-12;5

Art. 16.
Disciplina delle concomitanze tra manifestazioni.
1. La direzione generale competente, al fine di valorizzare il patrimonio fieristico lombardo e armonizzarlo con le altre realtà fieristiche nazionali, promuove le opportune intese tra gli organizzatori di manifestazioni fieristiche lombarde al fine di evitare distorsioni del mercato, dannose al sistema fieristico ed ai suoi utenti per l’effetto di concomitanze tra manifestazioni fieristiche di uguale merceologia.
2. Si intende concomitante la manifestazione fieristica con qualifica internazionale, nazionale e regionale che si svolga nell’ambito della regione Lombardia in un periodo di tempo compreso tra i quindici giorni antecedenti e/o susseguenti ad altra manifestazione fieristica con qualifica internazionale, nazionale e regionale e merceologie uguali.
3. La Direzione generale competente qualora non si realizzi accordo tra le parti alla manifestazione fieristica concomitante meno consolidata nel tempo non attribuisce alcuna qualifica, né inserisce la medesima nel calendario fieristico regionale se non ricorrono, in applicazione del principio di tutela della concorrenza, le seguenti condizioni:
a) sussistenza effettiva dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3 e 5 relativi alle manifestazioni internazionali, nazionali e regionali;
b) conformità della sede espositiva scelta dalla manifestazione concomitante meno consolidata nel tempo ai criteri di cui agli articoli 9, 10 e 11 relativi ai requisiti minimi dei quartieri fieristici internazionali, nazionali e regionali.(15)
4. È comunque fatto salvo il diritto, per l’organizzatore della manifestazione concomitante, a svolgere ugualmente la propria fiera in qualsiasi periodo.(16)
NOTE:
1. Il titolo è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a) del r.r. 24 settembre 2026, n. 4. Torna al richiamo nota
15. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. a) del r.r. 6 dicembre 2008, n. 5. Torna al richiamo nota
16. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. b) del r.r. 6 dicembre 2008, n. 5. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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