REGOLAMENTO REGIONALE
12 aprile 2003
, N. 5
Attuazione dell’articolo 131 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(1)
(BURL n. 16, 1º suppl. ord. del 18 Aprile 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-04-12;5
Art. 21.
1. Presso la direzione generale competente è istituito l’elenco degli enti fieristici, ai fini di classificazione e di censimento nonché per monitorare l’evoluzione del settore, delle tipologie concorrenziali e degli eventuali fenomeni di concentrazione, nonché della distribuzione sul territorio lombardo delle manifestazioni fieristiche.(21)
2. Gli enti fieristici dotati di personalità giuridica vengono iscritti d’ufficio nell’elenco di cui al comma 1 mediante decreto del dirigente competente per materia.(22)
3. L’istanza di iscrizione all’elenco di cui al comma 1 deve essere corredata dalla seguente documentazione:(23)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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