REGOLAMENTO REGIONALE 12 aprile 2003 , N. 5

Attuazione dell’articolo 131 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(1)

(BURL n. 16, 1º suppl. ord. del 18 Aprile 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-04-12;5

Art. 21.
Elenco degli enti fieristici.(20)
1. Presso la direzione generale competente è istituito l’elenco degli enti fieristici, ai fini di classificazione e di censimento nonché per monitorare l’evoluzione del settore, delle tipologie concorrenziali e degli eventuali fenomeni di concentrazione, nonché della distribuzione sul territorio lombardo delle manifestazioni fieristiche.(21)
2. Gli enti fieristici dotati di personalità giuridica vengono iscritti d’ufficio nell’elenco di cui al comma 1 mediante decreto del dirigente competente per materia.(22)
3. L’istanza di iscrizione all’elenco di cui al comma 1 deve essere corredata dalla seguente documentazione:(23)
a) copia autentica dell’atto di costituzione;
b) statuto .
NOTE:
1. Il titolo è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a) del r.r. 24 settembre 2026, n. 4. Torna al richiamo nota
20. La rubrica è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. o) del r.r. 24 settembre 2026, n. 4. Torna al richiamo nota
21. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p) del r.r. 24 settembre 2026, n. 4. Torna al richiamo nota
22. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. q) del r.r. 24 settembre 2026, n. 4. Torna al richiamo nota
23. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. r) del r.r. 24 settembre 2026, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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