Regolamento Regionale
1 febbraio 2018
, n. 5
Regolamento regionale per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia
(BURL n. 6, suppl. del 05 Febbraio 2018 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-02-01;5
Art. 11
(Disposizione transitoria)
1. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento esercitano l'attività di tintolavanderia hanno l'obbligo, entro dodici mesi da tale data, di porsi in regola con tutti i requisiti necessari per l'esercizio della medesima attività. Tale termine può essere prorogato di ulteriori dodici mesi per cause non imputabili all'interessato.
2. Decorso tale termine in caso di accertata violazione dell'obbligo di cui al comma 1, si applicano le sanzioni stabilite dal presente regolamento.
3. Nelle more della definizione della modulistica regionale di cui all'articolo 5 comma 2, del presente regolamento si applicano i modelli uniformati e standardizzati di cui all'articolo 2 comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 'Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124'.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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