Regolamento Regionale 3 ottobre 2024 , n. 4

Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque del lago di Garda

(BURL n. 41, suppl. del 07 Ottobre 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2024-10-03;4

Art. 5
(Orari di pesca)
1. La pesca dilettantistica è consentita a partire da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. La pesca notturna è consentita da riva con la canna da pesca limitatamente all'anguilla, al siluro, ai ciprinidi e alla bottatrice con le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera a).
3. La pesca subacquea può essere praticata dal sorgere del sole al tramonto nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 10, comma 4.
4. La pesca dilettantistica all'agone, dal 1° giugno al 31 luglio, è consentita sino alle ore 21.30 con l'osservanza dei periodi di divieto di cui all'articolo 6.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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