Regolamento Regionale 3 ottobre 2024 , n. 4

Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque del lago di Garda

(BURL n. 41, suppl. del 07 Ottobre 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2024-10-03;4

Art. 6
(Periodi di divieto e lunghezze minime)
1. I periodi di divieto di cattura e le lunghezze minime che le specie ittiche devono aver raggiunto per la pesca, la detenzione, il trasporto, la compravendita e lo smercio nei pubblici esercizi sono i seguenti.

Nome italiano
Nome Scientifico
Periodo di divieto
Lunghezze minime
Carpione
Salmo carpio
15/11 - 31/01
20/06 - 20/08
30 cm
Coregone lavarello
Coregonus lavaretus
01/12 - 31/01
30 cm
Trota spp. (tutte le specie)

15/10 - 15/01
40 cm
Carpa
Cyprinus carpio
10/06 - 30/06
45 cm
Tinca
Tinca tinca
10/06 - 30/06
35 cm
Cavedano
Leuciscus cephalus
01/05 - 15/06
30 cm
Alborella
Alburnus alburnus alborella
15/05 - 30/06

Luccio
Esox lucius
22/02 - 15/04
60 cm
Anguilla
Anguilla anguilla
01/11 - 31/03
50 cm
Pesce persico
Perca fluviatilis
01/04 - 15/05
18 cm
Persico trota
Micropterus salmoides
01/05 - 15/06
30 cm
Agone
Alosa fallax
01/06 - 05/06
20/06 - 24/06
0 1/07 - 05/07
15/07 - 19/07
15 cm
Barbo
Barbus plebejus
01/05 - 30/06
30 cm

2. Le lunghezze minime dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale, quella del gambero dall'apice del rostro all'estremità della coda (telson).
3. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, sono vietate la cattura e la detenzione di qualunque specie ittica di lunghezza inferiore a 5 cm.
4. È sempre vietata la cattura del gambero di fiume (Austropotamobius pallipes italicus). È invece consentita senza limitazioni di taglia e di periodo quella delle specie alloctone di gambero d'acqua dolce.
5. I periodi di divieto di cattura delle specie ittiche iniziano dalle ore 12.00 del primo giorno e terminano alle ore 12.00 dell'ultimo giorno.
6. Fermi restando i periodi di divieto di cui al comma 1, dal 1° giugno al 1° agosto, la pesca dilettantistico-sportiva dell'agone è vietata dalle ore 12.00 del lunedì alle ore 12.00 del martedì e dalle ore 12.00 del mercoledì alle ore 12.00 del giovedì, mentre la pesca professionale dell'agone, nello stesso periodo, è vietata dalle ore 12.00 del martedì alle ore 12.00 del mercoledì e dalle ore 12.00 del sabato alle ore 12.00 della domenica.
7. In deroga ai divieti previsti dal presente regolamento la struttura regionale competente può autorizzare la cattura, la detenzione e l'utilizzo di fauna ittica per scopi scientifici, per la riproduzione artificiale e per il ripopolamento.
8. Il pesce eventualmente catturato in periodo di divieto o di misura inferiore a quella minima prevista deve essere immediatamente reimmesso in acqua.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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