Regolamento Regionale 3 ottobre 2024 , n. 4

Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque del lago di Garda

(BURL n. 41, suppl. del 07 Ottobre 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2024-10-03;4

Art. 7
(Limiti di cattura)
1. Per ogni giornata il pescatore dilettante, fatto salvo quanto stabilito al comma 2, non può catturare più di:
a) carpione: due capi;
b) coregone lavarello: dieci capi;
c) trota spp. (tutte le specie): tre capi;
d) luccio: due capi;
e) pesce persico: venti capi;
f) agone: quaranta capi.
2. Il pescatore dilettante non può comunque catturare e trattenere più di cinque chilogrammi complessivi di pesce indipendentemente dalle singole specie ad esclusione del siluro.
3. Il limite complessivo di peso di cui al comma 2 può essere derogato con l'ultimo esemplare catturato.
4. È consentito derogare ai limiti di cui ai commi 1 e 2 in occasione di gare o manifestazioni di pesca autorizzate ai sensi dell'articolo 16.
5. La struttura regionale competente per comprovate esigenze di tutela del patrimonio ittico può disporre deroghe al limite di cui al comma 2 limitatamente alla cattura di specie ittiche alloctone.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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