Regolamento Regionale 3 ottobre 2024 , n. 4

Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque del lago di Garda

(BURL n. 41, suppl. del 07 Ottobre 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2024-10-03;4

Art. 9
(Misure di salvaguardia)
1. Al fine di evitare danni all'ittiofauna e al suo ambiente di vita e di evitare o limitare le conflittualità con altri usi delle aree lacustri, la Giunta regionale può vietare o limitare la pesca, anche relativamente a singoli modi o attrezzi da pesca per periodi e località determinati.
2. La Giunta regionale, per comprovate esigenze climatiche o di altra natura relative alla salvaguardia e al mantenimento degli equilibri tra le varie specie ittiche, può variare i periodi di divieto e le lunghezze minime di cui all'articolo 6, comma 1, nonché includervi altre specie. Per le medesime esigenze può altresì variare i modi di pesca di cui agli articoli 10, 11, commi 4, 5 e 6 e all'articolo 13.
3. La Giunta regionale, per comprovate esigenze di tutela, può istituire il divieto di pesca per una determinata specie ittica, anche con una durata pluriennale, previa verifica periodica dell'andamento della sua popolazione.
4. La Giunta regionale adotta le misure di salvaguardia di cui al presente articolo e all'articolo 13, comma 6 sentite la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento.
5. Per ragioni di urgenza e in relazione a periodi di breve durata, comunque non superiori a trenta giorni, le misure di salvaguardia di cui al presente articolo possono essere adottate con decreto dirigenziale, sentite in ogni caso la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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