Regolamento Regionale 3 ottobre 2024 , n. 4

Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque del lago di Garda

(BURL n. 41, suppl. del 07 Ottobre 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2024-10-03;4

Art. 14
(Contrassegno sugli attrezzi professionali)
1. Tutti gli attrezzi da pesca di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b), c) e d) devono essere muniti di un apposito contrassegno rilasciato dalla struttura regionale competente, consistente in una targhetta in materiale non ossidabile, resistente agli agenti atmosferici, applicato saldamente alla corda o alla rete, in un punto facilmente controllabile.
2. Per gli attrezzi da pesca uniti a formare una fila è sufficiente che siano muniti di contrassegno i soli gavitelli di inizio e fine.
3. Il contrassegno deve contenere il numero identificativo del pescatore corrispondente al numero di iscrizione assegnato dalla Struttura regionale competente nel registro dei pescatori di professione di cui all'articolo 4.
4. All'inizio di ciascuna fila di reti deve essere allacciato un galleggiante ben visibile con lato di dimensioni non inferiori a 15 cm, che consenta l'identificazione del proprietario degli attrezzi.
5. Dal 31 ottobre al 1° marzo le reti tipo tremaglio, antana e antanello devono essere segnalate all'inizio e alla fine di ciascuna fila da due galleggianti di forma cubica con lato di dimensione non inferiore a 15 cm.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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