Regolamento Regionale
3 ottobre 2024
, n. 4
Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque del lago di Garda
(BURL n. 41, suppl. del 07 Ottobre 2024 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2024-10-03;4
Art. 15
(Modi di pesca vietati)
1. Oltre ai divieti previsti dai precedenti articoli è vietato:
a) usare materiale esplosivo nonché la corrente elettrica come mezzo di uccisione o di stordimento della fauna ittica; per il solo esercizio della pesca scientifica può essere consentito l'utilizzo della corrente elettrica;
b) gettare o infondere nelle acque sostanze atte a intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica;
c) collocare nelle acque di cui all'articolo 1, comma 1, nonché nelle insenature naturali o artificiali, reti o apparecchi fissi o mobili di pesca che occupano più di un terzo della larghezza; tra una rete o fila di reti e l'altra deve esserci inoltre una distanza non inferiore a 50 metri;
d) esercitare la pesca nel lago smuovendo il fondo delle acque o impiegando altri sistemi non previsti dal presente regolamento;
e) apporre segnali o legende portanti indicazioni riguardanti l'esercizio della pesca senza aver ottenuto regolare autorizzazione;
f) usare fonti luminose durante l'esercizio della pesca, salvo che per la segnalazione delle corde, file o tese di reti, da effettuarsi unicamente con lampade comunque mai rivolte verso l'acqua; nell'esercizio della pesca notturna da riva è consentito l'impiego del galleggiante luminoso nei limiti previsti dall'articolo 5, comma 2 del presente regolamento;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

Legge Regionale