1. I pescatori dilettanti registrano le catture effettuate su un tesserino fornito dalla Struttura regionale competente. La Giunta regionale disciplina le modalità e i tempi di assolvimento dell'obbligo di cui al primo periodo.
2. I pescatori di professione devono registrare giornalmente il proprio pescato suddiviso per specie, su un apposito libretto del pescato professionale del lago di Garda fornito annualmente dalla Struttura regionale competente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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