ALLEGATO 1
Documentazione dei piani cimiteriali, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti (articolo 6, comma 9; articolo 7, comma 1)
1. La documentazione tecnica dei progetti per la costruzione di nuovi cimiteri e/o l’ampliamento di quelli esistenti dovrà svilupparsi nel rispetto della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici).
2. I progetti di costruzione di nuovi cimiteri o ampliamento di esistenti dovranno essere corredati da:
a) una relazione geologica-geotecnica a norma del decreto del Ministero dei lavori pubblici 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione), redatta da idoneo professionista abilitato, finalizzata alla valutazione di:
– caratteristiche geologiche e geotecniche dei terreni interessati dalle opere e/o dalle inumazioni (natura e tipologia dei terreni, granulometria, tessitura, capacità portante per quanto attiene la realizzazione di opere e manufatti fuori terra, stabilità dei versanti);
– caratteristiche idrogeologiche dei terreni e delle aree (permeabilità, porosità, strutture idrogeologiche, soggiacenza della falda dal piano campagna, direzione della stessa e sue oscillazioni) anche al fine di verificare la compatibilità delle opere previste con quanto stabilito dall’art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”, a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258) ed in materia di disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.
La relazione geologica-geotecnica dovrà essere presentata anche a corredo dei piani cimiteriali, ove non già prodotta.
b) una relazione tecnica comprensiva della tipologia delle sepolture previste e relative ricadute ambientali; essa deve illustrare i criteri in base ai quali l’amministrazione comunale ha programmato la distribuzione delle diverse tipologie di sepoltura e contenere la descrizione dell’area, delle vie di accesso, delle zone di parcheggio sia esterne che interne, degli spazi e viali destinati al traffico interno, del deposito mortuario, delle eventuali costruzioni accessorie previste, nonché degli impianti tecnici e dei sistemi di sorveglianza.
3. Ai fini dell’approvvigionamento idrico delle aree cimiteriali è consentito prelevare in loco acqua sotterranea, estratta a mezzo pozzo nel rispetto della vigente normativa, se destinata esclusivamente alle pulizie o all’annaffiamento. L’erogazione di acqua ai fini potabili potrà essere consentita esclusivamente mediante impianto di pubblico acquedotto.
4. I progetti di costruzione ed ampliamento e i piani cimiteriali debbono essere altresì corredati dai seguenti elaborati grafici:
(a) planimetria del territorio comunale in scala adeguata riportante la individuazione delle strutture cimiteriali e delle relative aree di rispetto e delle vie di comunicazione;
(b) tavola di inquadramento di bacino di riferimento con evidenziati i cimiteri;
(c) planimetria almeno in scala 1:500, riportante lo stato di fatto di ogni cimitero e delle zone circostanti con la individuazione delle costruzioni presenti nelle aree di rispetto cimiteriale, delle vie di accesso, delle zone di parcheggio sia esterne che interne esistenti, delle sepolture esistenti, distinte per tipologia, dei servizi interni esistenti e delle costruzioni accessorie;
(d) tavola di zonizzazione per ogni cimitero almeno in scala 1:500;
(e) planimetria di ogni cimitero con la rappresentazione di dettaglio (in scala 1:100 o 1:200) delle sepolture da realizzare distinte per tipologia, delle aree da concedere, delle costruzioni di servizio esistenti, delle zone di parcheggio sia esterne che interne di progetto, degli spazi e viali destinati al traffico interno, del deposito mortuario, delle eventuali costruzioni accessorie previste, nonché degli impianti tecnici, dei sistemi di sorveglianza e delle eventuali modifiche alla zona di rispetto.
5. Il piano cimiteriale dovrà essere accompagnato dalla normativa tecnica di attuazione.
6. Nel caso in cui il piano cimiteriale riguardi cimiteri nel cui ambito siano collocati impianti tecnologici di bacino a servizio di altri comuni, quali ad es. crematorio o inceneritore di rifiuti cimiteriali, deve essere presentata una apposita tavola di inquadramento del bacino di riferimento con evidenziati i cimiteri e i presidi sanitari esistenti o di progetto.
7. I documenti possono essere presentati anche in
formato elettronico.
ALLEGATO 2
Requisiti dei loculi destinati a tumulazione
(articolo 16, comma 5)
Requisiti generali
1. La struttura del loculo destinato alla tumulazione dei feretri, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. I piani orizzontali devono essere dimensionati per un sovraccarico di almeno 2.000 N/m2.
2. Il piano di appoggio del feretro deve essere inclinato verso l’interno nella direzione di introduzione del feretro, in modo da evitare l’eventuale fuoriuscita all’esterno di liquidi.
3. I loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai punti che precedono.
4. Gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,70 x 0,30 x 0,30.
5. Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore di m. 0,40 x 0,40 x 0,40.
Requisiti per i loculi stagni
1. Sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi.
2. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti.
3. La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni a una testa, intonacata nella parte esterna. È consentita altresì la chiusura con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica.
Requisiti per i loculi aerati
1. I loculi aerati devono essere realizzati in aree appositamente destinate dal piano cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione o di ristrutturazione di quelli esistenti.
2. Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere.
3. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può essere svolta sia all’interno del loculo, sia all’esterno con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda.
4. La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi di depurazione.
5. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l’impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o da un filtro biologico, oppure da soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.
6. I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute secondo criteri uniformi stabiliti da enti di normazione, ai fini di controllo.
7. In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi e l’uso di quantità adeguate di materiale adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante
8. In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici, dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato, opportunamente dimensionato.
9. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l’evacuazione dei gas.
10. La chiusura del loculo deve essere realizzata con
elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato
di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l’evacuazione dei
condotti dei gas.
ALLEGATO 3
Caratteristiche della cassa (articolo 16, comma 9, lettera b); articolo 18, comma 1; articolo 18, comma 4)
Materiali ammessi e modalità costruttive
1. La cassa di legno deve essere costruita con tavole di legno massiccio il cui spessore non può essere inferiore a 20 mm. Eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio, purché gli intagli medesimi non diminuiscano lo spessore al di sotto di 16 mm.
2. Quando la cassa metallica è interna alla cassa di legno quest’ultima deve essere costruita con tavole di legno massiccio il cui spessore non può essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio, purché gli intagli medesimi non diminuiscano lo spessore al di sotto di 20 mm.
3. Il fondo e il coperchio della cassa devono essere formati da una o più tavole, di un sol pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di sei nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Analogamente le pareti laterali dovranno essere formate da una o più tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza.
4. Sono consentite senza limiti le vernici naturali. Le vernici sintetiche non devono superare 1 kg. di peso sul cofano finito ed essere costituite da componenti che, in relazione all’ambiente di destinazione del feretro, garantiscano il rispetto dei limiti consentiti dalle norme UNI.
5. Quando è utilizzata la sola cassa di legno, il fondo interno deve essere protetto da materiale che ricopra con continuità anche le pareti fino a una altezza non inferiore a 20 cm., di spessore minimo non inferiore a 40 micron. Tale materiale deve essere biodegradabile ed avere la funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Sopra tale materiale di protezione del fondo della cassa deve essere cosparso abbondante materiale adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante, favorente i processi di scheletrizzazione.
6. I feretri debbono essere dotati di sistemi di movimentazione e sollevamento portanti, a tutela della sicurezza degli operatori.
Modalità di confezionamento e di chiusura delle casse
1. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti, di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposte almeno m. in 40 cm. Il fondo deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali con chiodi di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposti a distanza, l’uno dall’altro, non superiore a 20 cm.
2. Sul coperchio del feretro è apposta una targhetta di materiale inossidabile e non alterabile, con inciso il nome e il cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. La cassa nella parte esterna, in posizione visibile, deve riportare impresso il marchio del fabbricante.
Valvole e altri dispositivi atti a ridurre le sovrapressioni interne al feretro
1. Nelle casse per le quali è richiesta la riduzione delle sovrapressioni interne formate dai gas putrefattivi, debbono utilizzarsi valvole o altri dispositivi, che mantengano le caratteristiche dichiarate per almeno due anni dalla data di loro applicazione.
2. Nel caso di cassa metallica di lamiera di zinco, la valvola deve essere tarata per l’apertura con una sovrappressione pari o inferiore a 3000 Pa.
3. I dispositivi interni al feretro capaci di adsorbire gas putrefattivi sono sostitutivi della valvola se sono in grado di garantire che non si formino sovrapressioni interne superiori a 3000 Pa.
4. Ogni valvola o dispositivo nel marchio di fabbricazione deve riportare le caratteristiche garantite, la data di fabbricazione e quella di durata massima di efficienza garantita.
5. Le valvole applicate ai feretri da imbarcare a bordo di aeromobili, dovranno rispondere alle prescrizioni eventualmente dettate dalle Autorità aeronautiche o, in loro assenza, da quelle del vettore.
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