Legge Regionale 6 agosto 2007 , n. 19

Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia

(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 09 Agosto 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-08-06;19

Art. 23 quater
(Risorse destinate all’apprendistato per la qualifica ed il diploma e per l’alta formazione)(53)
1. Nell’ambito del terzo e quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale e dei percorsi di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), alla formazione degli apprendisti è destinata una quota non inferiore al 5 per cento delle risorse complessive.
2. Agli studenti delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo che attivano percorsi in apprendistato per il diploma è assegnato un contributo per la specifica formazione, nel rispetto della regolamentazione regionale e di quanto stabilito dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), con particolare riferimento ai criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato e allo schema di protocollo che deve essere stipulato tra datore di lavoro e istituzione formativa.
3. La Regione, nel rispetto della contrattazione collettiva, promuove accordi finalizzati alla rimodulazione della retribuzione degli apprendisti, in relazione all’impegno formativo per ciascuna tipologia contrattuale, alla semplificazione degli adempimenti burocratici, all’innalzamento della qualità della formazione in apprendistato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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