Legge Regionale 4 agosto 2011 , n. 12

Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)

(BURL n. 31, suppl. del 05 Agosto 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2011-08-04;12

Art. 2
(Trasformazione degli enti gestori dei parchi e adeguamento degli statuti)
1. I consorzi di gestione dei parchi regionali, istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge ed individuati dalla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) sono trasformati in enti di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 86/1983, come modificata dalla presente legge, intendendosi a tal fine per enti locali territorialmente interessati quelli individuati nelle rispettive leggi regionali istitutive. Entro il termine perentorio ed essenziale di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i consorzi di gestione procedono agli adempimenti derivanti dalla trasformazione di cui al presente articolo.
2. Fino all'insediamento degli organi degli enti derivanti dalla trasformazione restano in carica, per i parchi di rispettiva competenza, gli organi in carica all'entrata in vigore della presente legge, esclusivamente per l'attuazione delle procedure di trasformazione, per l'ordinaria amministrazione e per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, purché indifferibili e urgenti.
3. Lo statutoè adeguato, su proposta del consiglio di amministrazione, in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, di cui agli articoli 22-ter e 22-quater della l.r. 86/1983, come modificata dalla presente legge, esclusivamente al fine di determinare la composizione e le attribuzioni degli organi, nonché l'ordinamento degli uffici.
4. All'adeguamento dello statuto provvede l'assemblea consortile con deliberazione di adozione, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti e con la maggioranza dei due terzi dei voti. La deliberazione è trasmessa alla Giunta regionale per l'approvazione e la successiva pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e diviene efficace il giorno successivo alla sua pubblicazione.
5. Divenuto efficace l'adeguamento statutario, l'ente di gestione continua nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al rispettivo consorzio di gestione del parco.
6. Entro quindici giorni dall'efficacia dell'adeguamento statutario, il presidente in carica convoca la comunità del parco per l'elezione dei componenti il consiglio di gestione, previa acquisizione del nominativo del componente designato dalla Regione.
7. Agli adempimenti di cui ai commi 2, 3, 4 e 6, decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva la Regione con la nomina di un commissario ad acta, previa diffida ad adempiere entro il termine di trenta giorni. Il termine di cui al comma 1è sospeso al momento della ricezione, da parte della Regione, della deliberazione dell'assemblea consortile di cui al comma 4 e riprende a decorrere nuovamente dal momento della pubblicazione di cui al comma 4.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui all'articolo 3.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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