LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978 , N. 34

Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)

(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34

Art. 78
Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione e consolidamento dei conti(177)
1. I bilanci di previsione degli enti dipendenti, di cui all'allegato A1, sezione I, della l.r. 30/2006, predisposti in base ai criteri definiti dalla Giunta regionale, sono trasmessi alla Giunta, entro il 30 novembre dell’esercizio precedente a quello cui i bilanci fanno riferimento, al fine dell'approvazione degli atti di cui al comma 4.(178)
2. Le variazioni di bilancio e l'assestamento degli enti dipendenti, di cui al comma 1, predisposti in base ai criteri definiti dalla giunta regionale, sono trasmessi alla giunta, prima della presentazione al consiglio regionale dell'assestamento della regione, al fine dell'approvazione degli atti di cui al comma 4.
3. Le variazioni di bilancio degli enti dipendenti, di cui al comma 1, predisposte in base ai criteri definiti dalla giunta regionale e approvate dagli enti stessi successivamente alla data di presentazione al consiglio regionale dell'assestamento della regione, sono trasmessi alla giunta, prima della presentazione al consiglio del rendiconto della regione, al fine dell'approvazione degli atti di cui al comma 4.
4. La Giunta regionale approva, unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale, i prospetti indicanti le voci dei bilanci di previsione degli enti di cui al comma 1 che concorrono al consolidamento dei conti con il bilancio regionale.(179)
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37. Torna al richiamo nota
177. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 23 dicembre 2008, n. 33. Torna al richiamo nota
179. Il comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. g) della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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