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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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REGOLAMENTO REGIONALE
19 novembre 2001
, N. 6
Regolamento attuativo delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 14, all’articolo 6, comma 4, all’articolo 7, comma 12 e all’articolo 10, comma 9, della l.r. 11 maggio 2001, n. 11 "Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione"
(BURL n. 47, 1º suppl. ord. del 20 Novembre 2001 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-11-19;6
Art. 1.
Oggetto.
1. Il presente regolamento è emanato in attuazione di quanto disposto dall’articolo 4 comma 14, articolo 6 comma 4, articolo 7 comma 12, articolo 10 comma 9 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 "Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione" .
Esso determina, rispettivamente per ciascun articolo della l.r. 11/01 di seguito indicato:
Esso determina, rispettivamente per ciascun articolo della l.r. 11/01 di seguito indicato:
a) i contenuti e le modalità della comunicazione relativa all’esercizio di impianti di potenza al connettore d’antenna non superiore a 7 W, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a);
b) i contenuti e le modalità della comunicazione relativa all’esercizio di impianti ad uso radioamatoriale in concessione, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b);
c) i contenuti e le modalità della comunicazione relativa all’esercizio di reti microcellulari di telecomunicazione, nonché la definizione delle caratteristiche delle medesime reti, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c);
d) i contenuti e le modalità delle comunicazioni di variazione della titolarità dell’impianto, delle sue caratteristiche tecniche, della sua chiusura o messa fuori esercizio, relativamente agli impianti di cui all’articolo 6, comma 1;
Art. 2.
Comunicazione ex art. 6 comma 1 lettera a.
1. La comunicazione di cui all’articolo 6, comma 1 lettera a), della l.r. 11/2001 relativa all’esercizio di impianti di potenza al connettore di antenna non superiore a 7 W deve contenere almeno le seguenti informazioni:
B) descrizione dell'impianto
C) sito d’installazione
1. dati che consentano la localizzazione, in modo univoco, del sito di installazione dell’impianto. È preferita l’indicazione precisa delle coordinate geografiche (Gauss-Boaga);
2. prospetti orizzontali e verticali in scala dell’impianto e della struttura di supporto (traliccio, edificio, etc.) con indicati chiaramente il punto di fissaggio, l’altezza del centro elettrico e l’orientamento di ciascuna antenna e/o pannello. Nei prospetti deve essere inoltre riportato qualsiasi tipo di impianti preesistenti sulla stessa struttura di supporto.
Art. 3.
Comunicazione ex art. 6 comma 1 lettera b.
1. La comunicazione di cui all’articolo 6, comma 1 lettera b), della l.r. 11/2001 relativa all’esercizio di impianti ad uso radioamatoriale in concessione deve contenere almeno le informazioni di seguito elencate. L’allegato n. 8 al presente regolamento riporta lo schema della comunicazione da adottare.
Art. 4.
Caratteristiche e comunicazione reti microcellulari di telecomunicazione.
1. Ai fini dell’applicazione della l.r. 11/01 , art. 6 comma 1 lettera c) e comma 4, si definisce come rete microcellulare di telecomunicazione un insieme di impianti:
2. La comunicazione di cui all’articolo 6, comma 1 lettera c), della l.r. 11/2001 relativa all’esercizio di impianti che costituiscono una rete microcellulare di telecomunicazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:
2.1 Per l’insieme degli impianti in un singolo comune
Devono essere indicati gli estremi identificativi del titolare e del gestore della rete, il numero di impianti, il raggio dell’area che deve essere servita da ciascun impianto, l’indicazione dell’area del territorio comunale nella quale si prevede l’installazione di ciascun impianto, utilizzando come supporto cartografia in scala 1:2000 (ove non disponibile possono essere fornite altre planimetrie in scala in grado di fornire dettagli comparabili).
Devono essere indicati gli estremi identificativi del titolare e del gestore della rete, il numero di impianti, il raggio dell’area che deve essere servita da ciascun impianto, l’indicazione dell’area del territorio comunale nella quale si prevede l’installazione di ciascun impianto, utilizzando come supporto cartografia in scala 1:2000 (ove non disponibile possono essere fornite altre planimetrie in scala in grado di fornire dettagli comparabili).
2.2 Per ciascun impianto
Per ogni impianto che fa parte della rete microcellulare di telecomunicazione, trenta giorni prima dell’attivazione, devono essere fornite, in luogo delle informazioni richieste all’articolo 1 del presente Regolamento, le seguenti informazioni tecniche e localizzative:
Per ogni impianto che fa parte della rete microcellulare di telecomunicazione, trenta giorni prima dell’attivazione, devono essere fornite, in luogo delle informazioni richieste all’articolo 1 del presente Regolamento, le seguenti informazioni tecniche e localizzative:
2.2.1 – generalità e sede legale della proprietà dell’eventuale struttura di supporto su cui viene installato l’impianto;
tabulazione del guadagno in funzione dell’angolo sul piano orizzontale e su quello verticale contenenti la direzione di massimo guadagno;
precisa indicazione del punto di collocazione, altezza del centro elettrico e orientamento dell’impianto (direzione del lobo primario di irradiazione). Qualora l’impianto venga installato in facciata di una costruzione destinata a stazionamento prolungato di persone, riportare la distanza minima da finestre e balconi sulla stessa facciata e la valutazione dell’attenuazione per retro-irraggiamento nelle condizioni più sfavorevoli, comprese le eventuali attenuazioni delle strutture interposte.
Art. 5.
Comunicazioni ex art. 6 comma 2 oppure art. 7 comma 12.
1. Gli schemi da adottare per le comunicazioni di cui all’articolo 6, comma 2, della l.r. 11/2001 sono riportati negli allegati al presente regolamento, rispettivamente in:
2. Gli schemi da adottare per le comunicazioni di cui all’articolo 7, commi 5,7,8,9, della l.r. 11/2001 sono riportati negli allegati al presente regolamento, rispettivamente in:
Art. 6.
Comunicazioni ex art. 10 comma 1.
1. Le comunicazioni per gli impianti già in esercizio, da inviare al Comune ed alla sede dell’ARPA territorialmente competenti ai sensi dell’articolo 10 comma 1, devono contenere lo stesso tipo di informazioni e di dati richiesti per l’esercizio dei nuovi impianti della stessa tipologia, informazioni e dati che sono stati pertanto già specificati ai precedenti:
Qualora sia già stata presentata documentazione al Comune ed all’ARPA, la stessa può essere integrata con i dati necessari per completare le informazioni richieste.
Qualora sia già stata presentata documentazione al Comune ed all’ARPA, la stessa può essere integrata con i dati necessari per completare le informazioni richieste.
Art. 7.
Comunicazione ex art. 4 comma 11.
1. Il piano di localizzazione degli impianti da presentare ai Comuni ed all’ARPA entro il 30 novembre di ogni anno ai sensi dell’articolo 4, comma 11, della l.r. 11/2001 deve contenere almeno le seguenti informazioni:
l’indicazione di ognuna delle aree (orientativamente individuabile da una circonferenza di raggio 200 metri per le zone urbane ad alta densità abitativa, 400 metri per le zone urbane o periferiche con bassa densità abitativa, 600 metri per le aree rurali) di ricerca per la collocazione di nuovi impianti per le telecomunicazioni;
l’indicazione delle caratteristiche tecniche degli impianti che sono significative ai fini della valutazione dei campi elettromagnetici prodotti da ciascun impianto che si intende installare o modificare. Possono a tale scopo essere forniti i dati richiesti ai punti 1) e 2) lettera B) dell’allegato B della l.r. 11/2001 .
Art. 8.
Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell’articolo 12 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 , ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia