Legge Regionale 18 aprile 2012 , n. 7

Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione

(BURL n. 16, suppl. del 20 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-18;7

Art. 46
(Partecipazione degli enti pubblici al Progetto BUL)
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del d.lgs. 259/2003, gli enti locali e gli altri enti pubblici partecipano al Progetto BUL, curando, in particolare, la digitalizzazione dei servizi di propria competenza e favorendo l'alfabetizzazione digitale.
2. A tal fine, i predetti enti rendono accessibili le proprie banche dati, curandone il costante aggiornamento, e partecipano allo sviluppo e alla gestione dei servizi di interesse territoriale per cittadini ed imprese quali:
a) pianificazione del territorio;
b) marketing territoriale;
c) sportello attività produttive;
d) ordini del giorno e altre comunicazioni;
e) protocollo;
f) anagrafe estesa;
g) regolamenti interni;
h) modulistica interna;
i) gestione del bilancio;
j) gestione del magazzino economale;
k) materiale didattico per corsi di formazione;
l) archivio e gestione dei login per garantire la sicurezza;
m) gestione centralizzata dell'aggiornamento degli applicativi.
3. I comuni partecipano all'individuazione, allo sviluppo ed all'organizzazione operativa di servizi di particolare interesse sociale per la collettività quali:
a) assistenza anziani e malati cronici a domicilio;
b) teleassistenza e telemedicina;
c) videosorveglianza e teleallarmistica;
d) e-learning ed e-education.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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