Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 134
(Concessioni a scopo di piscicoltura, acquacoltura, altre attività ittiogeniche e gestioni particolari della pesca)(5)(404)
1. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, per favorire la pescosità delle acque o la produzione ittica, può rilasciare a soggetti pubblici o privati, singoli o associati, concessioni a scopo di piscicoltura, acquacoltura e altre attività ittiogeniche.(405)
2. Nel rispetto del piano ittico regionale e del piano ittico provinciale, la Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio possono affidare la gestione dei corpi idrici o di parte di essi a comuni, comunità montane o associazioni qualificate di pescatori dilettanti ricreativi o professionisti, preferibilmente consorziate, che ne facciano richiesta, fatti salvi i tratti gravati da diritti esclusivi di pesca di natura privatistica, per i quali sussiste comunque la possibilità di espropriazione..(406)
4. Al concessionario o a persone da lui autorizzate è consentito prelevare fauna ittica a scopo di vendita o di ripopolamento di altre acque dello stesso bacino imbrifero.
5. Nel rilascio delle concessioni è data priorità ai pescatori di professione associati per le acque classificate di tipo A, ai sensi dell'articolo 137; per le acque diversamente classificate è data priorità alle associazioni di pescatori dilettanti ricreativi che siano in possesso della qualifica di cui all'articolo 136(407).
6. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, i comuni e le comunità montane, per esercitare la gestione della pesca, possono avvalersi delle associazioni di pescatori dilettanti ricreativi in possesso della qualifica di cui all'articolo 136.(408)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. ![Torna al richiamo nota](../accessibile/immagini/tornasu.gif)
![Torna al richiamo nota](../accessibile/immagini/tornasu.gif)
404. La rubrica è stata sostituita dall'art. 9, comma 1, lett. e) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19. ![Torna al richiamo nota](../accessibile/immagini/tornasu.gif)
![Torna al richiamo nota](../accessibile/immagini/tornasu.gif)
405. Il comma è stato modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19e successivamente dall’art. 2, comma 8, lett. m) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.. ![Torna al richiamo nota](../accessibile/immagini/tornasu.gif)
![Torna al richiamo nota](../accessibile/immagini/tornasu.gif)
406. Il comma è stato modificato dall'art. 9, comma 1, lett. g) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19e successivamente dall’art. 2, comma 8, lett. n) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7 , dall’art. 2, comma 8, lett. o) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7, dall'art. 13, comma 1, lett. b) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17e dall'art. 13, comma 1, della l.r. 30 dicembre 2019, n. 23. ![Torna al richiamo nota](../accessibile/immagini/tornasu.gif)
![Torna al richiamo nota](../accessibile/immagini/tornasu.gif)
408. Il comma è stato modificato dall’art. 2, comma 8, lett. p) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7e dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17. ![Torna al richiamo nota](../accessibile/immagini/tornasu.gif)
![Torna al richiamo nota](../accessibile/immagini/tornasu.gif)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia