Legge Regionale
7 ottobre 2016
, n. 25
Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo
(BURL n. 41, suppl. del 11 Ottobre 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-10-07;25
Art. 9
(Strumenti di programmazione)
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il programma triennale per la cultura, che definisce:
a) il quadro conoscitivo, gli ambiti e le priorità di intervento riferite alle finalità di cui all'art.1;
b) le linee di indirizzo per l'elaborazione dei programmi operativi annuali, nonché dei programmi provinciali annuali;
d) le modalità di raccordo con altri piani e programmi regionali e locali per gli aspetti di comune rilevanza;
e) le modalità di presentazione, a cura di soggetti pubblici e privati, dei piani integrati della cultura di cui all'articolo 37;
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il programma operativo annuale, che definisce per l'anno di riferimento:
c) le iniziative relative a sistemi integrati di beni, servizi e attività culturali da realizzarsi direttamente ai sensi dell'articolo 12, comma 2;
e) le procedure, ispirate ai principi di pubblicità e trasparenza, e i criteri per la selezione dei progetti e delle richieste di finanziamento;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia