Regolamento Regionale
27 marzo 2006
, N. 6
Definizione dei requisiti minimi di sicurezza e dei contenuti delle autorizzazioni delle competizioni sportive su strada
(BURL n. 13, 2° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-27;6
Art. 9
(Servizio di scorta per gare ciclistiche)
1. Ai sensi dell’articolo 9, comma 6 bis, del d.lgs. 285/1992, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all’articolo 12, comma 1, del d.lgs. 285/1992 o una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia