Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 78
(Comprensori di bonifica e irrigazione)
1. Il territorio regionale non montano è classificato territorio di bonifica e irrigazione.
2. Il territorio di cui al comma 1è suddiviso in comprensori di bonifica e irrigazione delimitati in modo da costituire unità omogenee sotto il profilo idrografico e idraulico e da risultare funzionali alle esigenze di programmazione, esecuzione e gestione dell'attività di bonifica di irrigazione e di difesa del suolo e di coordinamento dell'intervento pubblico con quello privato.
3. La Giunta regionale provvede alla delimitazione dei comprensori di bonifica e irrigazione nonché alle relative modificazioni. A tal fine adotta una proposta e la trasmette ai comuni, alle province e ai consorzi di bonifica interessati affinché, entro sessanta giorni dal ricevimento, esprimano parere; trascorso tale termine, esso si intende favorevole. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva la proposta definitiva e ne dispone la pubblicazione nel burl.
4. La pubblicazione nel burl della deliberazione di delimitazione dei comprensori di bonifica e irrigazione produce gli effetti della pubblicità del perimetro consortile nei confronti di tutti gli interessati.
5. Ai sensi degli articoli 8 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382) le regioni interessate possono delimitare, nei bacini idrografici che ricadono nel territorio di più regioni, comprensori di bonifica e irrigazione interregionali.
6. La delimitazione dei comprensori interregionali di cui al comma 5 e la relativa disciplina sono stabiliti d'intesa tra le regioni interessate. A tal fine la Regione, sentiti gli enti locali e i consorzi interessati, predispone, in collaborazione con le altre regioni interessate, le proposte d'intesa, le quali sono approvate dalla Giunta regionale e pubblicate nel burl.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche ai consorzi di irrigazione di interesse interregionale che abbiano già ottenuto il riconoscimento di consorzio di miglioramento fondiario ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), nonché la facoltà di svolgere con separata gestione le funzioni di bonifica su territori classificati ai sensi di legge; essi conservano la natura di consorzio di miglioramento fondiario e le competenze sui predetti territori attribuite ai consorzi di bonifica.
7 bis. Nel comprensorio in cui operano l’associazione Irrigazione Est Sesia e il consorzio di bonifica Valle del Ticino, l’associazione assume anche le funzioni del consorzio, previa intesa tra le regioni interessate, a seguito della ridelimitazione effettuata ai sensi del comma 6 e dell’articolo 79 bis.(277)
7 ter. L’associazione di cui al comma 7 bis impone i contributi di bonifica secondo quanto previsto dalla presente legge e dall’intesa di cui al comma 6.(277)
7 quater. Nel consiglio di amministrazione dell’associazione è garantita la rappresentanza dei territori gestiti dal consorzio di cui al comma 7 bis, secondo modalità disciplinate d’intesa tra le regioni interessate. Con la medesima intesa sono stabiliti tempi e procedure per la successione dell’associazione nei rapporti giuridici facenti capo al consorzio e per la conseguente soppressione, a seguito dello scioglimento degli organi.(277)
7 quinquies. Nelle more dell’intesa per il riordino dei soggetti operanti nell’ambito del comprensorio di cui al comma 7 bis, la Giunta regionale promuove forme di collaborazione tra l’associazione e il consorzio, per le finalità di cui all’articolo 92, comma 3.(277)
8. Nei territori montani le funzioni di bonifica e irrigazione sono esercitate dalla comunità montana; a tal fine essa può promuovere, relativamente ad aree omogenee, la costituzione di consorzi tra i proprietari degli immobili che traggono beneficio dalle opere di irrigazione. Tali consorzi hanno la natura giuridica dei consorzi di miglioramento fondiario.
9. I consorzi di cui al comma 8 provvedono:
a) ad assumere in consegna e a gestire le opere irrigue di interesse del loro comprensorio eseguite dalla comunità montana, divenendo responsabili della loro manutenzione e conservazione;
b) ad approvare il piano di riparto degli oneri consortili;
c) a riscuotere mediante ruoli i relativi contributi consortili, comprese le quote di spesa a carico dei proprietari per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica.
10. La comunità montana nomina propri rappresentanti nel consiglio d'amministrazione dei consorzi di cui al comma 8 nel limite massimo del venti per cento dei componenti del consiglio.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
277. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. ddd) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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