Regolamento Regionale
1 febbraio 2018
, n. 5
Regolamento regionale per l'esercizio dell'attività di tintolavanderia
(BURL n. 6, suppl. del 05 Febbraio 2018 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-02-01;5
Art. 10
(Regolamento comunale)
1. I comuni, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, adottano apposito regolamento di disciplina dell'attività di tintolavanderia o adeguano quello già esistente, prevedendo:
a) le norme di procedura e l'indicazione dell'ufficio competente preposto ai relativi procedimenti amministrativi;
d) l'obbligo e le modalità di esposizione dei prezzi e delle tariffe professionali praticati al pubblico;
e) le modalità per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 5 della legge 84/2006 e del presente regolamento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia