Legge Regionale
29 dicembre 2016
, n. 35
Legge di stabilità 2017 - 2019
(BURL n. 52, suppl. del 31 Dicembre 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-12-29;35
Art. 6
(Risorse per il trasporto pubblico locale)
1. A decorrere dall'anno 2020, l'assegnazione alle Agenzie per il trasporto pubblico locale di tutte le risorse per i servizi di trasporto pubblico locale, nei limiti delle disponibilità di bilancio regionale annuale e pluriennale, tiene conto, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 17 commi 4 e 5, della l.r. 6/2012 delle infrastrutture e dei servizi di trasporto attivati alla data del 31 dicembre 2016.(11)
NOTE:
11. Il comma è stato modificato dall'art. 15, comma 1, lett. a) e dall'art. 15, comma 1, lett. b) della l.r. 10 agosto 2017, n. 22e successivamente dall'art. 27, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37. ![Torna al richiamo nota](../accessibile/immagini/tornasu.gif)
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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia