Legge Regionale
6 novembre 2015
, n. 36
Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21
(BURL n. 46, suppl. del 10 Novembre 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-11-06;36
Art. 11
(Cooperative di comunità e di autogestione)
1. Ai fini della presente legge, si intendono Cooperative di comunità le società cooperative, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del Codice civile e iscritte all'Albo delle cooperative di cui all'articolo 2512 del Codice civile e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, che promuovono la partecipazione dei cittadini all'erogazione di servizi pubblici, anche locali, e di pubblica utilità, nonché alla valorizzazione e gestione di beni comuni quali, a titolo esemplificativo, la salute, la cultura, il paesaggio, l'educazione, nonché all'acquisto collettivo di beni o servizi di interesse generale.
2. Le Cooperative di comunità, in virtù dello scambio mutualistico che si realizza, sono costituite quali cooperative di produzione e lavoro, di utenza, sociali o miste, e i soci sono quelli previsti dalla normativa in materia di cooperazione nelle categorie di soci lavoratori, soci utenti, soci finanziatori, che a vario titolo operano con e nella comunità di riferimento.
4. Ai fini della presente legge, si intendono Cooperative di autogestione le cooperative la cui attività riguardi la progettazione e la gestione di servizi e di attività sociali in ambito edilizio residenziale sociale (housing sociale). Le cooperative di autogestione prevedono la redazione di progetti e servizi in regime convenzionato, nel rispetto delle vigenti normative, con i soggetti proprietari pubblici di immobili fuori edilizia residenziale pubblica e privati per il cui svolgimento sono coinvolti locatari in regime convenzionato, anche al fine di agevolare l'inserimento lavorativo, ridurre la morosità incolpevole e favorire l'integrazione sociale. Le Aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER) possono stipulare convenzioni finalizzate allo svolgimento di attività lavorative da parte di locatari morosi, compatibilmente con le misure regionali in atto per il contenimento della morosità incolpevole, eventualmente anche operando forme di compensazione dei canoni arretrati con modalità da definirsi dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
5. Le ALER e gli altri soggetti gestori di edilizia sociale relazionano periodicamente alla Consulta di cui alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) e ai soggetti aderenti ai contratti di quartiere, ove presenti, circa le attività svolte dalle cooperative di autogestione relativamente al contrasto del fenomeno della morosità incolpevole.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia