Legge Regionale 7 ottobre 2016 , n. 25

Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo

(BURL n. 41, suppl. del 11 Ottobre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-10-07;25

Art. 9
(Programma triennale per la cultura)(8)
1. Costituisce strumento della programmazione regionale il programma triennale per la cultura.(9)
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il programma triennale per la cultura, che definisce:
a) il quadro conoscitivo, gli ambiti e le priorità di intervento riferite alle finalità di cui all'art.1;
b) (10)
c) il quadro di riferimento finanziario pluriennale;
d) le modalità di raccordo con altri piani e programmi regionali e locali per gli aspetti di comune rilevanza;
e) le modalità di presentazione, a cura di soggetti pubblici e privati, dei progetti integrati di cui all'articolo 37;(11)
f) interventi oggetto di sperimentazione.(12)
NOTE:
8. La rubrica è stata sostituita dall'art. 14, comma 1, lett. h) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Torna al richiamo nota
10. La lettera è stata sostituita dall'art. 14, comma 1, lett. j) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Torna al richiamo nota
11. La lettera è stata modificata dall'art. 14, comma 1, lett. k) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Torna al richiamo nota
12. La lettera è stata modificata dall'art. 14, comma 1, lett. l) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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