LEGGE REGIONALE
20 dicembre 1999
, N. 28
Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione(1)
(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 23 Dicembre 1999 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-12-20;28
Art. 5.
Autorizzazione alla vendita e obblighi dei gestori.
1. Sono autorizzati alla vendita della benzina e gasolio per autotrazione(3) a prezzo ridotto i gestori di punti vendita situati nel territorio dei comuni individuati dai provvedimenti della Giunta regionale di cui all’art. 2, comma 1.
2. Le comunicazioni intercorrenti tra i gestori e i comuni sono disciplinate dalla deliberazione della giunta regionale di cui all’art. 3, comma 7.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia