Regolamento Regionale
3 aprile 2007
, n. 3
Incentivi e contributi per il servizio idrico integrato, in attuazione dell'art. 50, comma 2, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26
(BURL n. 14, 1° suppl. ord. del 06 Aprile 2007 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-04-03;3
Art. 5
(Priorità di concessione degli incentivi e contributi)
1. I soggetti concedenti assegnano incentivi e contributi, nel rispetto dell'ordine di priorità sotto individuato, alle richieste che abbiano ad oggetto:
a) programmi di investimento e adeguamento degli impianti e delle reti realizzati direttamente da gestori che siano società pubbliche rappresentative dell'ambito;
b) programmi di investimento e adeguamento degli impianti e delle reti che devono essere eseguiti in seguito, oppure in attuazione, della fusione o aggregazione dei soggetti proprietari;
c) programmi di miglioramento ed adeguamento di impianti e delle reti esistenti progettati e/o ristrutturati per prestazioni di eccellenza, con soluzioni progettuali tecnologicamente estensibili ad altri ambiti e bacini, con l'obiettivo di ridurre la dispersione delle acque potabili e la contaminazione dovuta a sversamenti di reti fognarie, con particolare riferimento al telecontrollo di reti e delle loro tratte principali in attuale servizio;
d) relativamente alle attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), rispondenza dell'intervento proposto con la programmazione adottata a livello di bacino idrografico;
e) programmi di investimento e adeguamento degli impianti e delle reti che devono essere eseguiti in seguito, oppure in attuazione, di affidamenti congiunti interambito;
f) programmi di ricerca o riattivazione di pozzi o sorgenti potabili anche di scarsa entità con lo scopo di formare una rete di pozzi o sorgenti, riserve idriche strategiche per ogni ambito;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia