LEGGE REGIONALE
14 luglio 2003
, N. 10
Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali
(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10
Art. 66.
1. L’imposta è determinata secondo quanto indicato nelle Tabelle B1-bis, B2-bis e B3-bis, allegate alla presente legge, per ogni decollo e per ogni atterraggio effettuato negli aeroporti del territorio regionale certificati dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), in base al “Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti” di ENAC, o direttamente gestiti dallo stesso ENAC.
NOTE:
130. L'articolo è stato sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. c) della l.r. 17 dicembre 2012, n. 18. Vedi anche art. 6, comma 1 della l.r. 31 luglio 2013, n. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia