Legge Regionale 1 luglio 2015 , n. 18

Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, urbani, collettivi e riabilitativo-terapeutici(1)

(BURL n. 27, suppl. del 03 Luglio 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-07-01;18

Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) 'orti didattici': aree verdi all'interno dei plessi scolastici o gestite attraverso convenzioni con enti o aziende agricole, destinate alla formazione degli studenti a pratiche ambientali sostenibili;
b) (4)
c) 'orti urbani': tasselli verdi all'interno dell'agglomerato cittadino o nelle aree periferiche delle città che contribuiscono al recupero di aree abbandonate o sottoutilizzate dalle città, configurandosi quali innovativi elementi del paesaggio urbano contemporaneo;(5)
d) 'orti collettivi': appezzamenti di terreni gestiti da associazioni, individuati quale luogo di pratica ortofrutticola, organizzati con la finalità di dare l'opportunità a chi non ha un orto e non ha sufficienti conoscenze tecniche di beneficiare dei prodotti di un lavoro collettivo;
d bis) orti ‘riabilitativo-terapeutici’: appezzamenti di terreno, assegnati prioritariamente ad associazioni per finalità sociali o a persone in condizioni di disagio, anziani e persone con disabilità, o aree verdi all’interno di residenze sanitarie, sociosanitarie, sociali, istituti penitenziari in cui vengono sviluppati progetti di ortoterapia.(6)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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