Legge Regionale 7 ottobre 2016 , n. 25

Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo

(BURL n. 41, suppl. del 11 Ottobre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-10-07;25

Art. 16
(Musei e sistemi museali)
1. La Regione, ferme restando le prerogative di autonomia scientifica e gestionale dei singoli istituti, promuove e coordina lo sviluppo dei musei del suo territorio e favorisce la valorizzazione del patrimonio in essi conservato. In particolare:
a) sostiene l'incremento delle raccolte, il miglioramento e il potenziamento dei servizi, la qualificazione professionale degli addetti, la ricerca scientifica nei settori di competenza e l'educazione al patrimonio culturale;
b) favorisce azioni per l'integrazione tra musei e il potenziamento delle attività in rete, nonché il coordinamento tra le attività dei musei e le iniziative degli altri istituti culturali, in particolare attraverso i sistemi museali;
c) controlla, ai fini di valorizzazione, la movimentazione delle opere per esposizioni temporanee sul territorio nazionale e internazionale e per l'incremento delle raccolte permanenti;
d) collabora con lo Stato alla costruzione del sistema museale nazionale, al suo sviluppo e alla sua crescita.
2. I sistemi museali:(19)
a) si basano su una rete di relazioni tra musei di differente titolarità, dimensione e tipologia, anche in integrazione con altri istituti e luoghi della cultura, per coordinare, integrare e potenziare i servizi offerti al pubblico in un territorio di riferimento;
b) possono essere territoriali se formati da istituti contigui geograficamente, accomunati da un'area storico-culturale omogenea o da un vincolo amministrativo, o tematici se formati da istituti omogenei per materia organizzati in forma cooperativa per la valorizzazione, la divulgazione, lo studio e la ricerca.
3. La Giunta regionale definisce linee di indirizzo per la costituzione di sistemi museali che favoriscano l’accesso del più ampio pubblico alla fruizione delle collezioni in essi presenti e che promuovano servizi culturali di qualità.(20)
NOTE:
19. Il comma è stato modificato dall'art. 14, comma 1, lett. q) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Torna al richiamo nota
20. Il comma è stato sostituito dall'art. 14, comma 1, lett. s) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi