Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 34
(Competenze)(117)
1. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio svolgono le funzioni amministrative concernenti:(118)(5):
a) la caccia, la pesca e la gestione delle autorizzazioni fatte salve le funzioni di vigilanza e controllo esercitate dalle province;(119)
b) il coordinamento, la vigilanza e il controllo sugli enti, aziende, consorzi e organizzazioni locali operanti in materia di agricoltura e foreste;
c) le attività agrituristiche e le produzioni biologiche;
d) l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
e) le commissioni e i comitati provinciali previsti da norme statali e regionali, compresa la nomina dei relativi componenti, operanti in materia di agricoltura e foreste;(120)
f) il rilascio delle autorizzazioni per l'acquisto dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi;
g) le attività di assistenza tecnica, di informazione e di divulgazione di livello provinciale, nonché di formazione professionale, ad esclusione della formazione dei tecnici dei servizi di sviluppo agricolo;
h) lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzo agevolato per l'agricoltura, compreso il conferimento della qualifica di utente di motori agricoli (UMA);
i) le azioni di interesse locale per la promozione agroalimentare, anche relative alle produzioni biologiche e tradizionali;(121)
i bis) produzioni biologiche, compresa la concessione delle deroghe previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di produzioni biologiche;(122)
k) le funzioni amministrative relative alla formazione, arrotondamento e consolidamento della proprietà coltivatrice;
l) le azioni di dimensione provinciale finalizzate allo sviluppo delle certificazioni volontarie e al sostegno delle richieste di riconoscimento delle produzioni ai sensi delle normative comunitarie;
m) le competenze in materia di usi civici previste dal titolo XI;
n) il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, compreso il finanziamento dei piani per lo sviluppo aziendale, per la fase di produzione e di trasformazione aziendale;
o) i contributi per l'acquisto di macchine innovative e di macchine sostitutive per rottamazione;
p) i contributi in conto interessi sui prestiti di conduzione per le aziende agricole;
q) l'istruttoria, l'accertamento e i controlli per l'erogazione di premi, integrazioni di reddito previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché gli interventi di mercato;
r) la rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare e l'attuazione dei programmi provinciali d'intervento relativi all'educazione alimentare e alle politiche nutrizionali, comprese quelle biologiche;
s) la gestione del sistema informativo agricolo e forestale di livello provinciale e le rilevazioni statistiche agricole previste dal programma statistico nazionale e dagli analoghi programmi regionali, in raccordo con i sistemi informativi attivati presso le CCIAA ai sensi di quanto disposto all'articolo 33, comma 1, lettere q) e s);
t) l'istruttoria, l'accertamento e i controlli per la gestione delle quote di produzione;
u) il controllo e la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali nonché gli adempimenti derivanti dall'applicazione delle norme inerenti alla riproduzione animale;(124)
v) le attività istruttorie e la gestione degli interventi conseguenti alle avversità atmosferiche e alle calamità naturali, a sostegno delle colture e delle strutture aziendali, nonché delle infrastrutture rurali a livello provinciale, nell'ambito delle zone delimitate ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera e);
v bis) le competenze in materia di funghi epigei ed ipogei;(125)
z) tutte le funzioni amministrative già attribuite da leggi statali agli ex ispettorati agricoli provinciali;
aa) l'iscrizione delle superfici vitate negli albi regionali dei vigneti a denominazione d'origine (DO) e negli elenchi regionali delle vigne a indicazione geografica tipica (IGT) e il relativo controllo;(126)
aa bis) l'iscrizione delle fattorie didattiche nell’elenco di cui all’articolo 159 e il controllo sul permanere dei requisiti d’iscrizione;(127)
aa ter) (128)
aa quater) il controllo dei requisiti d’iscrizione delle imprese agromeccaniche nell’albo di cui all’articolo 13 bis;(129)
aa quinquies) l’iscrizione dei prodotti agroalimentari tradizionali nell’elenco regionale;(130)
aa sexies) l’iscrizione degli utilizzatori dell’indicazione facoltativa di qualità“prodotto di montagna” nell’elenco regionale;(130)
aa septies) l’iscrizione nell’anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare delle risorse genetiche di interesse alimentare e agrario locali di origine vegetale, animale o microbica a rischio di estinzione o di erosione genetica.(130)
1 bis. Le funzioni di vigilanza e controllo spettanti alle province in materia di caccia e pesca sono esercitate, a esclusione della provincia di Sondrio, in raccordo con le competenti strutture regionali e sono svolte dal personale dei contingenti determinati da Regione Lombardia con le modalità e le qualifiche previste dalle norme nazionali e regionali di riferimento.(131)
2. Fatte salve le disposizioni di cui al Titolo IV, la provincia di Sondrio e le comunità montane, per i relativi territori, e la Regione per il restante territorio svolgono le funzioni amministrative concernenti:(132)(5)
a) il miglioramento e lo sviluppo delle produzioni animali e vegetali di rilevante interesse locale;
b) le sistemazioni idraulico-agrario-forestali e le manutenzioni di piccola entità delle aree boscate;
c) gli interventi in materia di forestazione, silvicoltura e arboricoltura, compresi l'assestamento e la pianificazione dei beni silvo-pastorali, nonché l'organizzazione delle squadre antincendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito dal comma 3;
d) il vincolo idrogeologico, fatte salve le competenze poste in capo ai comuni ai sensi della vigente normativa e quanto stabilito dal comma 3;
e) gli interventi per la realizzazione, il ripristino e la manutenzione di infrastrutture al servizio delle attività agro-silvo-pastorali;
f) l'attuazione dei lavori di pronto intervento di cui all'articolo 33, comma 1, lettera z;
g) l'erogazione dell'indennità compensativa;
h) i contributi per l'acquisto di macchine per la meccanizzazione forestale;
i) i contributi per l'abbandono produttivo dei terreni coltivati e gli incentivi per il rimboschimento.
2 bis. La Regione esercita le funzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 assicurando, anche tramite i propri uffici territoriali, la diffusione sul territorio dei servizi erogati.(133)
3. Sono conferite agli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali, nell'ambito dei rispettivi territori, le funzioni amministrative concernenti il vincolo idrogeologico, il taglio dei boschi nonché l'organizzazione delle squadre antincendi boschivi.
4. Sono confermate in capo agli enti locali le funzioni e le competenze attribuite dalla normativa vigente, fermi restando i compiti esercitati localmente, in regime di autonomia funzionale, dalle CCIAA.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
117. La rubrica è stata sostituita dall'art. 2, comma 2, lett. a) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
118. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 2, lett. b) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
119. La lettera è stata modificata dall'art. 2, comma 2, lett. c) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
121. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. aa) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25. Torna al richiamo nota
124. La lettera è stata modificata dall'art. 10, comma 1, della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17. Torna al richiamo nota
125. La lettera è stata aggiunta dall'art. 15, comma 1, lett. f) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
126. La lettera è stata modificata dall'art. 7, comma 1, lett. i) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13. Torna al richiamo nota
128. La lettera è stata abrogata dall'art. 7, comma 1, lett. k) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13. Torna al richiamo nota
129. La lettera è stata aggiunta dall'art. 10, comma 1, lett. p) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Torna al richiamo nota
130. La lettera è stata aggiunta dall'art. 7, comma 1, lett. l) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13. Torna al richiamo nota
131. Il comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 2, lett. d) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
132. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 2, lett. e) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
133. Il comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 2, lett. f) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi