Regolamento Regionale 20 luglio 2007 , n. 5

Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1)

(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 24 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2007-07-20;5

Art. 75 bis
(Esecuzione dei tagli nei boschi gravati da uso civico)(167)
1. Per i boschi gravati da uso civico i piani di assestamento forestale o, in mancanza, i piani di indirizzo forestale stabiliscono modalità e limiti per l’assegnazione dei lotti fra gli aventi diritto. In mancanza di disposizioni, ad ogni avente diritto non possono essere concessi annualmente più di cento quintali di legna da ardere o da paleria e di dieci metri cubi di legname da opera.
2. In ogni caso è necessario procedere preventivamente alla martellata delle piante d’alto fusto da abbattere e alla contrassegnatura delle matricine e delle riserve da rilasciare nel ceduo, nonché alla contrassegnatura delle piante da rilasciare per l’invecchiamento indefinito.
3. L’istanza di taglio nel bosco, corredata degli allegati eventualmente necessari, è presentata, in forma collettiva, dal comune o dal comitato per le amministrazioni separate dei beni di uso civico; restano agli atti del richiedente i documenti che identificano gli aventi diritto interessati di singoli lotti.
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
167. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aaaaaa) del r.r. 19 gennaio 2010, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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