Regolamento Regionale
10 giugno 2014
, n. 4
Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)
(BURL n. 24, suppl. del 13 Giugno 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-06-10;4
Art. 39
(Applicazione anticipata di STIBM)
(Art. 44, comma 4, lettera l), della Legge)
(Art. 44, comma 4, lettera l), della Legge)
1. Nel corso del periodo transitorio, nel rispetto dell'equilibrio economico delle gestioni, le Agenzie possono introdurre titoli di viaggio dello STIBM, in accordo con gli attuali gestori e con la Regione, in affiancamento o in sostituzione dei titoli di viaggio esistenti.
2. In particolare, l'introduzione di titoli mensili integrati che consentano l'utilizzo dei servizi interurbani, urbani e ferroviari, articolati sulla zonizzazione STIBM, determina i seguenti effetti:
3. Fino alla costituzione delle Agenzie e dell'Ente per la Navigazione, la percentuale di adeguamento tariffario che gli Enti Competenti applicano ai sistemi tariffari vigenti è definita dalla Giunta regionale in funzione del meccanismo di cui all'art. 26.
4. Successivamente alla costituzione delle Agenzie e dell'Ente per la Navigazione, e fino alla piena integrazione negli STIBM, le tariffe dei titoli di viaggio in uso nei sistemi locali sono adeguate unicamente in funzione del meccanismo di cui all'art. 26 e sulla base di quanto previsto al presente comma. In particolare:
a) i parametri di qualità e quantità, di cui all'art. 26, comma 3, sono individuati prevedendo obbligatoriamente obiettivi di integrazione tariffaria volti ad anticipare l'applicazione di STIBM fra cui, a titolo esemplificativo:
i. introduzione di nuovi titoli integrati o almeno cumulativi, anche in affiancamento ai titoli esistenti;
ii. introduzione anticipata dell'azzonamento di STIBM, anche ai titoli non integrati validi sui servizi ferroviari e di navigazione, secondo quanto previsto al comma 5;
b) sono garantiti adeguamenti delle tariffe differenziati volti a rendere nel tempo più convenienti i titoli di viaggio integrati rispetto a quelli non integrati. Le manovre tariffarie derivanti da tale previsione garantiscono un aumento degli introiti conforme al risultato dell'algoritmo di adeguamento.
5. Al fine di agevolare il completamento degli STIBM di cui all'art. 38, la Giunta regionale e gli Enti Regolatori competenti possono proporre, d'intesa con i gestori di servizi ferroviari e il gestore dei servizi di navigazione, l'azzonamento dei titoli vigenti validi sui servizi ferroviari e di navigazione secondo la zonizzazione del Bacino di Mobilità definita dalle Agenzie ai sensi dell'art. 10. Le tariffe dei titoli di cui al presente comma sono determinate nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 12.
6. Considerando la consistente differenza delle tariffe attuali, anche nell'ambito del medesimo Bacino, le Agenzie, in accordo con la Regione, possono prevedere, anche al termine del periodo transitorio e per un periodo massimo di 5 anni, la coesistenza di titoli non integrati, prevedendo adeguamenti delle tariffe differenziati volti a rendere nel tempo più convenienti i titoli di viaggio integrati rispetto a quelli non integrati. Nello stesso periodo, per garantire un graduale riallineamento delle tariffe alle disposizioni di cui al presente regolamento, è consentita la deroga fino al 20% ai rapporti di convenienza di cui all'art. 12, comma 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia