LEGGE REGIONALE
13 febbraio 2003
, N. 1
Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia (1)
(BURL n. 7, 1° suppl. ord. del 13 Febbraio 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-02-13;1
Art. 3.
Trasformazione delle IPAB.
1. Le IPAB sono tenute a trasformarsi, entro il 31 ottobre 2003, in ASP ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro nel rispetto delle tavole di fondazione e della volontà dei fondatori.(2)
2. Le IPAB che intendono trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro presentano istanza di trasformazione alla Giunta regionale, dandone contemporanea comunicazione all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente ed al comune in cui l'ente ha sede legale. Entro trenta giorni dall'acquisizione della comunicazione, il comune deve esprimere motivato parere in merito alla privatizzazione anche in riferimento ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 2. Nel caso in cui il parere del comune sia contrario alla trasformazione in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, la competente direzione generale della Giunta regionale convoca un'apposita conferenza interistituzionale tra la Regione, il comune e l'IPAB interessata, per l'assunzione, entro trenta giorni dalla convocazione, della determinazione definitiva in merito alla trasformazione; la determinazione finale della conferenza è assunta con deliberazione della Giunta regionale. L'entità del requisito patrimoniale previsto dalla normativa vigente per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato è ridotta alla metà .
3. Alle revisioni statutarie ed ai patrimoni delle IPAB che si trasformano in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328).
4. Le IPAB che intendono trasformarsi in ASP deliberano, unitamente alla determinazione di conservare la personalità giuridica di diritto pubblico, l'adeguamento dello statuto alle disposizioni del titolo II della presente legge. La predetta deliberazione ed il nuovo statuto sono trasmessi alla competente direzione generale della Giunta regionale per gli adempimenti previsti dall'articolo 7, comma 3.
5. Gli enti riordinati in persone giuridiche private senza scopo di lucro o in ASP a norma della presente legge subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle IPAB da cui derivano.
6. La trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro o in ASP, così come la fusione di IPAB di cui all'articolo 5, non costituiscono causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale che, alla data di adozione degli atti di trasformazione o di fusione, abbia in corso un rapporto di lavoro; eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza. Il personale conserva la posizione giuridica, nonché i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento, compreso l'anzianità maturata. Agli enti riordinati in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338 "Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati", convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
7. Agli atti di riordino delle IPAB si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del D.Lgs. 207/2001.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia