LEGGE REGIONALE
31 marzo 1978
, N. 34
Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)
(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34
Art. 50
1. Nei casi di funzioni delegate dallo Stato o di spese per le quali siano previste assegnazioni di fondi statali o della UE con vincolo di destinazione specifica, la Regione può stanziare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme restando, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni, ovvero stanziare somme minori a compensazione di maggiori spese complessivamente erogate per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente precedenti.
2. Qualora entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione, non sia possibile impegnare in tutto o in parte le spese finanziate con le assegnazioni di cui all'articolo 49, comma 7, le disponibilità finanziarie che ne derivano possono essere reiscritte alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo; allo stesso modo possono essere reiscritte anche le economie realizzatesi sulla gestione dei residui passivi.(118)
3. La reiscrizione delle spese di cui al comma 2 avviene sulla base di apposita autorizzazione data con la legge di approvazione del bilancio o di autorizzazione all'esercizio provvisorio e secondo le modalità previste nel regolamento di contabilita'.
4. La Regione può, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi statali e della UE, attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, allorché non sia possibile far luogo all'impegno di tali spese entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione.
5. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle spese di cui ai commi 2 e 4 non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo del bilancio in corso.
6. Per facilitare la realizzazione di programmi comunitari, le economie realizzate sugli impegni assunti e imputati ai capitoli di cofinanziamento della UE, dello Stato e della Regione, nonché quelle relativi ai fondi per l'ulteriore finanziamento, possono essere reiscritte nella competenza dell'esercizio finanziario in corso con le procedure di cui al presente articolo.
7. Nel caso in cui vengano revocati o annullati gli impegni corrispondenti a residui perenti ed originariamente assunti su stanziamenti a destinazione vincolata, le somme corrispondenti sono reiscritte, con decreto del dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria, nelle unità previsionali di base di spesa contenenti i capitoli dove originariamente erano stati assunti i relativi impegni.
8. La copertura finanziaria delle spese di cui al comma 7è assicurata mediante prelevamento dai fondi per la riassegnazione dei residui perenti vincolati previsti dall'articolo 71 della presente legge.
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37.
117. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 27 della l.r. 24 novembre 2000, n. 27 a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di contabilita' previsto dall’art. 2 della l.r. 24 novembre 2000, n. 27. Il regolamento regionale richiamato è il r.r. 2 aprile 2001, n. 1“Regolamento di contabilita' della Giunta regionale” pubblicato sul BURL 6 aprile 2001, n. 14, 1º suppl. ord. Vedi art. 3, comma 1 della l.r. 24 novembre 2000, n. 27.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia