LEGGE REGIONALE
8 febbraio 2005
, N. 6
Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2005
(BURL n. 6, 1° suppl. ord. del 10 Febbraio 2005 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-02-08;6
Art. 4.
Interventi sulla rete ferroviaria regionale.
1. La Regione, per assicurare un'adeguata gestione e manutenzione della rete ferroviaria in concessione, può integrare le risorse allo scopo trasferite dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997, n. 59); il contratto di servizio con il concessionario, individuato ai sensi della normativa vigente, definisce le modalità di verifica degli obiettivi prefissati di qualità della gestione e manutenzione della rete, nonché le modalità di erogazione dei finanziamenti.
2. La Regione, per assicurare gli interventi continuativi di miglioramento, sviluppo e potenziamento della rete ferroviaria regionale in concessione, può integrare i finanziamenti statali di cui al d.lgs. 422/1997, mediante stipulazione di apposito contratto di programma con il soggetto concessionario della rete.
3. Usufruiscono del finanziamento di cui al comma 2 gli interventi finalizzati a:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia